Art. 35.
(Gestione delle attività pregresse e direttive alle rappresentanze diplomatiche).

      1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
      2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale

 

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è istituito l'Ufficio di coordinamento per le politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:

          a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici;

          b) impartire, su richiesta e in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi partner, le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

      3. L'Ufficio di coordinamento per le politiche di cooperazione allo sviluppo provvede ogni anno a presentare al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera a) del citato comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti.